SEPARAZIONE IN PILLOLE

Ricorda che questo è solo un riepilogo dei passi generali da seguire in caso di separazione. Ogni situazione è unica, e potrebbero esserci fattori aggiuntivi da considerare. Consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia è sempre la scelta migliore per ricevere consulenza e assistenza personalizzata.

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Di seguito daremo una spiegazione sintetica e semplificata sui passi legali che si affrontano in caso di separazione o divorzio.  

Consulenza legale: Inizia la tua sventura tutelandoti e consulta un avvocato specializzato in diritto di famiglia per comprendere meglio i tuoi diritti, gli obblighi (doveri giuridici) che hai e in quali possibili conseguenze incappi che se li vìoli. L'avvocato ti aiuterà anche a valutare le opzioni disponibili e ti prospetterà il percorso più adatto alla tua situazione prima che tu prenda una decisione. 
 
Patrocinio a spese dello Stato: (comunemente conosciuto come “gratuito patrocinio”): Se una persona vuole iniziare una causa in ambito civile, quindi anche in caso di separazione consensuale o giudiziale, in ambito penale, amministrativo, contabile, tributario, di volontaria giurisdizione, oppure una negoziazione assistita o una mediazione e non può permettersi di sostenere le spese processuali (pagare l'avvocato e le spese connesse – marche da bollo, contributo unificato, diritti di segreteria…)  perché il suo reddito annuo è inferiore o pari a € 12.838,01 - (reddito imponibile dimostrabile dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, non dall’ISEE), può chiedere all’Ordine degli Avvocati competente per residenza (quello della provincia ove risiede) il nominativo di un avvocato iscritto in un’apposita lista. È importante sapere che l’avvocato che verrà nominato NON POTRA’ chiedere NESSUN COMPENSO, nemmeno anticipazioni in attesa di essere rimborsato dallo Stato. 
Non va confuso con la “difesa d’ufficio: la scelta, o l’attribuzione da parte del Giudice, di un difensore d’ufficio prescinde dal reddito della persona difesa, la quale deve pagarsi di tasca propria le spese processuali, almeno che abbia i requisiti di reddito per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cioè abbia un reddito imponibile IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 12.838,01 - (ogni anno tale importo cambia). 
 
Negoziazione Assistita: in alternativa alla procedura giudiziale i coniugi, con l’aiuto dei rispettivi avvocati, possono contrattare (negoziare, per l’appunto) per raggiungere un accordo su tutte le questioni oggetto di causa quali la divisione dei beni, l'affidamento dei figli, il loro mantenimento ed eventualmente anche quello del coniuge più debole e impossibilitato a lavorare. Il tutto comincia con l’invio di una raccomandata A/R da parte di un avvocato all’altro coniuge, con la quale lo invita a stipulare una convenzione per l’avvio di una procedura di negoziazione assistita: chi la riceve ha tempo 30 giorni per aderire o rifiutarsi. Se aderisce l’avvocato fissa la data del primo incontro e coniugi avranno da uno a tre mesi (prorogabile di altri 30 giorni) per raggiungere un accordo sulle rispettive pretese. Se viene raggiunto un accordo, gli avvocati lo metteranno per iscritto (convenzione di negoziazione), lo sottoscriveranno, lo faranno firmare ai rispettivi clienti (gli ex coniugi). In presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica (PM) per ottenere il nulla osta (assenza di irregolarità). L’accordo più il nulla osta del PM verranno trasmessi dagli avvocati a chi di dovere (al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Comune): in mancanza, gli avvocati verranno sanzionati. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione vale come una sentenza: produce gli effetti e sostituisce i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Se, invece, il PM non concede il nulla osta i coniugi verranno convocati avanti al Presidente del Tribunale. 
Se l’accordo non viene raggiunto o la parte invitata non aderisce i coniugi dovranno rivolgersi al Tribunale competente. 

Mediazione familiare: Se la negoziazione non è stata possibile o non è andata a buon fine, potreste considerare la mediazione che potrebbe essere il modo più rapido, meno costoso e meno conflittuale per risolvere le questioni relative alla separazione. Un mediatore imparziale potrebbe aiutare voi e il vostro coniuge a trovare un accordo sulle questioni contese. La mediazione familiare consiste in una serie di incontri, da un minimo di 3 ad un massimo di 12/13 incontri, col fine di redigere attraverso un percorso di negoziazioni a tappe, un documento di accordo che i coniugi presenteranno poi al giudice per la necessaria ratifica ufficiale. La mediazione familiare non è gratuita, le spese sono sempre dovute da tutte le parti che, all'esito del primo incontro, esprimono la volontà di continuare con la procedura. 

Separazione: Cominciamo con il dire che la separazione non mette fine al matrimonio, ma ne sospende i doveri connessi all’unione coniugale in attesa di una riconciliazione o del un divorzio. La coppia rimane coniugata pur decidendo di vivere separatamente, con l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli. Il coniuge economicamente più forte ha l'obbligo di assistere l'altro se quest’ultimo non ha mezzi di sostentamento, né può più procurarseli, in virtù dell’età o delle condizioni di salute. La separazione può essere consensuale o giudiziale: nel primo caso i coniugi concordano le condizioni alle quali intendono separarsi, mediante l’aiuto un unico avvocato o ciascuno con il proprio. La separazione è giudiziale, invece, ogni volta che non c'è accordo tra i coniugi (se c'è conflitto sull'affidamento dei figli, sulla ripartizione dei beni sull’entità dell’assegno di mantenimento); in tal caso è necessaria l’assistenza di un legale per ogni coniuge, il quale depositerà un atto giudiziario presso il Tribunale competente, contenente le richieste del proprio cliente.  
Se i due coniugi concordano le condizioni, non hanno beni immobili da dividere né figli minori, maggiorenni non autosufficienti, o portatori di handicap si possono separare anche in Comune, anche senza l’assistenza di avvocati, prendendo appuntamento dopo aver compilato la richiesta che, in genere, ogni Comune pubblica sul proprio sito, portando una marca da bollo di (all’oggi) € 16,00 e ripresentandosi 30 giorni dopo il primo incontro per rinnovare la volontà di separarsi.  
 
Divorzio: Il divorzio cambia nome se i coniugi sono sposati solo civilmente (scioglimento del matrimonio) o hanno contratto matrimonio anche religioso: in tal ultimo caso i due si sono sposati con rito “concordatario” (sia civile, sia religioso) e al giudice del tribunale possono richiedere solamente la cessazione degli effetti civili, poiché il matrimonio religioso non si scioglie in sede civile, ma si può annullare (come se mai fosse avvenuto) presso i tribunali ecclesiastici. Con il divorzio gli ex coniugi riacquistano lo stato civile “libero” e possono coniugarsi nuovamente dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La pronuncia della cessazione degli effetti civili non è l’annullamento del matrimonio, è la fine dei doveri connessi che sorgono con il matrimonio e che ogni parte aveva giurato di assumere … (quelli che i nubendi leggono durante la cerimonia civile o religiosa, per capirci). 
Adeguamenti e modifiche: In futuro, potrebbero essere necessari adeguamenti o modifiche alle disposizioni contenute nella sentenza di separazione o nella sentenza di divorzio, ad esempio in caso di cambiamenti nelle condizioni economiche o di vita. In tali casi, dovrete presentare mediante un avvocato una domanda di modifica delle condizioni di separazione/divorzio al Tribunale competente (e non è gratuita…). 

Guida alla  Separazione per non sposati

In Italia, le coppie non sposate, che hanno vissuto insieme per un periodo significativo, possono separarsi senza dover affrontare i complessi processi legali di un divorzio. Tuttavia, dovranno comunque regolare alcuni aspetti, quali la divisione dei beni e la custodia dei figli, se presenti.

In generale, anche nel caso di unioni non sposate, è sempre consigliabile ricorrere all'aiuto di un avvocato o di un mediatore familiare per risolvere pacificamente eventuali controversie e per tutelare i propri diritti e quelli dei figli.

Divisione dei beni - La divisione dei beni comuni è regolata dall'articolo 156 del codice civile. La legge prevede la divisione equa dei beni acquisiti durante la convivenza e la possibilità di richiedere al partner un risarcimento per eventuali investimenti effettuati.

Custodia dei figli - La custodia dei figli nati da unioni non sposate è regolata dall'articolo 337 del codice civile. I genitori devono giungere a un accordo sulla custodia e sui diritti di visita. In caso di disaccordo, la decisione è demandata al giudice che prenderà in considerazione il benessere del minore.

Alimenti - I genitori non sposati sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli fino alla maggiore età e oltre, se essi continuano gli studi. L'importo dell'assegno di mantenimento è determinato dalla legge ed è proporzionale alle capacità economiche di entrambi i genitori.

Successione - In caso di morte di un partner, l'altro può pretendere l'assegnazione di una quota dell'eredità, ma solo se può dimostrare di essere stato a conoscenza di un testamento in cui venga riconosciuta la sua posizione.

Riforma Cartabia

La riforma Cartabia per le separazioni è un provvedimento legislativo che è stato introdotto in Italia per semplificare e velocizzare il processo di separazione dei coniugi. Ecco un elenco delle principali differenze rispetto alla vecchia normativa:

Semplificazione del procedimento - la riforma Cartabia introduce un procedimento più rapido e semplificato per la separazione dei coniugi, che può essere richiesta anche senza la necessità di un accordo tra le parti.
Eliminazione della separazione consensuale - la riforma Cartabia elimina la separazione consensuale, che era un tipo di separazione che richiedeva l'accordo tra le parti e la presenza di un avvocato.
Introduzione della separazione giudiziale - la riforma Cartabia introduce la separazione giudiziale, che è un tipo di separazione che viene decisa dal giudice senza l'accordo delle parti.
Riduzione dei tempi - la riforma Cartabia prevede la riduzione dei tempi per la separazione, che può essere richiesta anche senza la necessità di un accordo tra le parti.
Semplificazione delle procedure - la riforma Cartabia introduce una serie di semplificazioni procedurali, come la possibilità di richiedere la separazione anche senza la presenza di un avvocato.
Introduzione della "separazione di fatto": la riforma Cartabia introduce la "separazione di fatto", che è un tipo di separazione che viene decisa dal giudice senza l'accordo delle parti.
Riduzione dei costi: la riforma Cartabia prevede la riduzione dei costi per la separazione, che può essere richiesta anche senza la necessità di un accordo tra le parti.
Introduzione della "separazione congiunta" - la riforma Cartabia introduce la "separazione congiunta", che è un tipo di separazione che viene decisa dal giudice senza l'accordo delle parti.
Semplificazione delle procedure per i minori - la riforma Cartabia introduce una serie di semplificazioni procedurali per i minori, come la possibilità di richiedere la separazione anche senza la presenza di un avvocato.
Introduzione della "separazione congiunta con assegnazione della casa" - la riforma Cartabia introduce la "separazione congiunta con assegnazione della casa", che è un tipo di separazione che viene decisa dal giudice senza l'accordo delle parti.