La separazione
CHE COSA È LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI?
La separazione è lo strumento che l’ordinamento ha messo a disposizione dei coniugi per risolvere il problema delle liti che dovessero sorgere durante il matrimonio.Il matrimonio obbliga i coniugi alla “convivenza” (art.lo 143 c.c.). Se durante il matrimonio “si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” (art.lo 151 c.c.), tale obbligo di convivenza può essere rimosso con la separazione, che legittima i coniugi ad allontanarsi l’uno dall’altro. Per impedire il prosieguo delle liti, con la separazione legale dei coniugi viene disposta: 1.la separazione fisica obbligatoria dei coniugi mediante l’allontanamento coattivo di un coniuge dall’altro (ciò è ordinato dal giudice nella separazione giudiziale o viene, obbligatoriamente, previsto dalla parti stesse nella consensuale) e 2.la realizzazione di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo. Poiché per legge i patti scritti, che contengono la disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione (con l’eccezione di quelli che disciplinano la separazione di fatto) devono essere rispettati sotto pena di severe sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
QUALE È LA DIFFERENZA TRA LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO?
La separazione è una condizione che la coppia conosce all’interno del proprio matrimonio. I separati sono infatti ancora marito e moglie e non possono risposarsi (se lo facessero commetterebbero il reato di bigamia). Il divorzio invece scioglie il vincolo coniugale e consente alla coppia di risposarsi.
QUALI SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE?
L’ordinamento prevede due tipi generici di separazione personale dei coniugi:
A) la separazione consensuale (che presuppone necessariamente l’accordo delle parti) e
B) la separazione giudiziale (che prescinde dall’accordo dei coniugi)
la separazione consensuale è di 5 tipi specifici:
- La separazione di fatto
- La separazione su istanza di parte
- La separazione su istanza di entrambi i coniugi
- La separazione con negoziazione assistita
- La separazione presso gli Uffici del Comune
la separazione giudiziale è di 1 tipo specifico.
- La separazione giudiziale
COME SI FA LA SEPARAZIONE?
Ci sono vari tipi di separazione. È prevista una procedura differente per ogni tipo di separazione. In via generica, per la separazione di fatto è necessario solo l’accordo dei coniugi, mentre per tutti gli altri tipi di separazione è necessario domandare alla Pubblica Autorità l’emissione di un provvedimento che la disponga. Tutti i provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito delle diverse procedure, pur essendo differenti perché emessi da diversi Istituti (Tribunale, Casa Comunale etc.) hanno i medesimi effetti giuridici. Fondamentalmente quando i coniugi riescono, anche con l’aiuto dei propri legali, a negoziare e accordarsi sulla disciplina dei propri rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione (vedi il primo paragrafo del presente capitolo), possono accedere ai riti di separazione consensuale. Quando non ci riescono, uno dei due può iniziare la separazione di rito giudiziale ove la la disciplina dei rapporti della coppia successiva alla separazione viene decisa da un giudice, d’imperio, al posto dei coniugi che non si sono accordati.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE?
Nei rapporti personali
- Si può divorziare dopo 6 mesi (se la separazione è eseguita con rito consensuale) o 1 anno (se eseguita con procedura giudiziale).
- L’obbligo di coabitazione che in costanza di matrimonio è stabilito dall’art. 143 c.c. è sospeso per la durata della separazione.
- E' sospeso l’obbligo di fedeltà (stabilito dall’art. 143 c.c.) per la durata della separazione (cfr. Cass. n. 6566/97 e n. 9317/97).
- Non si presume concepito in costanza di matrimonio il figlio nato dopo il decorso di 300 giorni dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente nell’ambito di una procedura di separazione (art. 232 c.c.).
- Durante la separazione il matrimonio si conserva e la coppia può decidere in qualunque momento di far cessare la separazione con la riconciliazione. (i separati sono ancora marito e moglie poiché la separazione è una condizione del matrimonio, che si verifica cioè durante il matrimonio, I divorziati invece non sono più coniugi perché il matrimonio con il divorzio cessa).
- Vengono stabiliti in modo cogente i tempi di permanenza della prole presso i genitori separati.
- Viene prevista la disciplina cogente di affidamento della prole.
Nei rapporti patrimoniali
- Muta ope legis il regime patrimoniale della famiglia da quello della comunione dei beni a quello della separazione dei beni, onde, dopo la separazione, se un coniuge acquista un bene ne conseguirà la proprietà al 100% e non più al 50%. (Durante il regime di comunione dei beni infatti la proprietà di un acquisto eseguito da un coniuge singolarmente viene trasferita ope legis all’altro al 50%).
- Viene assegnata la casa coniugale
- Sono previsti, con provvedimento che ha natura di titolo esecutivo, assegni di mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente a cui non sia stata addebitata la separazione.
- Sono previsti, con provvedimento che ha natura di titolo esecutivo, assegni perequativi per il mantenimento della prole nei tempi di permanenza della stessa presso il coniuge più debole.
PERCHÉ LA LEGGE ITALIANA PREVEDE LA SEPARAZIONE PRELIMINARE OBBLIGATORIA E NON CONSENTE IL DIVORZIO IMMEDIATO?
Lo strumento della separazione è stato studiato dal legislatore per tentare di conservare il matrimonio. Come si legge nei lavori preparatori della riforma del diritto di famiglia, è interesse della prole crescere in un ambiente familiare sereno ed unito. Il legislatore, con la separazione, intende pertanto proteggere la prole non solo dall’incidenza delle liti dei genitori sull’educazione della prole, ma, se possibile, anche dallo scioglimento del vincolo coniugale dei genitori.Per tentare di conservare il matrimonio, per gli scopi detti, l’ordinamento vieta ai coniugi di sciogliere il vincolo coniugale sull’onda di una lite estemporanea, immediatamente, con il divorzio. Per contro, obbligare i coniugi a rimanere uniti in un momento nel quale “si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” potrebbe fare inasprire le liti ed aggravare i problemi appena descritti. La soluzione è stata rinvenuta dal legislatore nell’obbligare i coniugi, nell’ipotesi sopra descritta, a rimanere sposati ma separati, (i separati sono infatti ancora marito e moglie) per un periodo di tempo prima di consentire loro, se lo desiderano, di sciogliere il vincolo coniugale con il divorzio (i divorziati non sono più marito e moglie). Durante il tempo della separazione i coniugi, essendo lontani l’uno dall’altra, non possono continuare le liti e per l’effetto si trovano in una condizione di tranquillità che consente loro di meditare serenamente sul da farsi: divorziare, riconciliarsi, o (anche rimanere separati per meditare sul da farsi per un tempo maggiore). Lo scopo fondamentale dell’istituto della separazione è dunque duplice: non far degenerare le liti con effetti dannosi a carico della prole e indurre la coppia in una condizione di tranquillità perché possa meditare serenamente, in modo che la decisione sull’eventuale divorzio sia ponderata e non derivi da una lite estemporanea, giacché questa seconda eventualità incide negativamente sull’interesse della prole a crescere in un ambiente familiare unito. Con lo strumento della separazione dunque il legislatore protegge la prole sia dalla liti, sia dall’ipotesi di una inutile e non ponderata dispersione della famiglia.
POSSO DIVORZIARE DIRETTAMENTE SENZA PRIMA SEPARARMI ?
La separazione è lo strumento che l’ordinamento ha messo a disposizione dei coniugi per risolvere il problema delle liti che dovessero sorgere durante il matrimonio.Il matrimonio obbliga i coniugi alla “convivenza” (art.lo 143 c.c.). Se durante il matrimonio “si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” (art.lo 151 c.c.), tale obbligo di convivenza può essere rimosso con la separazione, che legittima i coniugi ad allontanarsi l’uno dall’altro. Per impedire il prosieguo delle liti, con la separazione legale dei coniugi viene disposta:
- La separazione fisica obbligatoria dei coniugi mediante l’allontanamento coattivo di un coniuge dall’altro (ciò è ordinato dal giudice nella separazione giudiziale o viene, obbligatoriamente, previsto dalla parti stesse nella consensuale)
- La realizzazione di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché per legge i patti scritti, che contengono la disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione (con l’eccezione di quelli che disciplinano la separazione di fatto) devono essere rispettati sotto pena di severe sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.
COME SI INDIVIDUA IL CONIUGE AL QUALE RICONOSCERE UN TEMPO DI PERMANENZA MAGGIORE DELLA PROLE PRESSO DI SE?
Sulla base della meritevolezza: se uno dei due genitori è dimostrato che tende caratterialmente a trascurare la prole o è meno portato ad averne cura, non ha senso, in occasione della separazione, prevedere che la prole passi con questi un tempo maggiore rispetto all’altro. Per il fatto che esiste letteratura scientifica, nota ai giudicanti, che afferma che le donne sono più naturalmente disposte alla cura dei figli rispetto agli uomini, prima della riforma del 2006 l’affidamento esclusivo della prole veniva riconosciuto nella misura statistica del 93% dei casi alla madre. Oggi il tipo di affido previsto prioritariamente dalla legge è quello condiviso, ma la collocazione prevalente della prole viene ancora riconosciuta, per il motivo detto, in misura maggiore alla madre, soprattutto se i figli sono ancora molto piccoli. Ciò in assenza di circostanze, individuate dalla giurisprudenza, che sconsiglino tale soluzione (cioè la madre è tossicodipendente/alcolizzata/pregiudicata/afflitta da problemi psicologici/condannata per maltrattamenti a carico della prole). Se invece entrambi i genitori sono ugualmente meritevoli della permanenza della prole presso di loro e i figli non sono più molto piccoli, si ha riguardo alla disponibilità di tempo dei genitori stessi. Uno dei due potrebbe avere orari di lavoro maggiori dell’altro e avere meno tempo da dedicare alla prole. Se entrambi sono meritevoli, hanno a stessa disponibilità di tempo e i figli sono ormai grandi si può prevedere una permanenza della prole di pari entità.