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Basta ALIENAZIONE PARENTALE ma SOTTRAZIONE DEL MINORE E ABUSO DI MINORI.
Sottrazione di minore: anche senza spostamento fisico e a prescindere dalla volontà del figlio
Le sentenze Cass., Sez. VI, n. 26185/2024 e Cass. n. 390/2025 offrono un orientamento univoco: il reato di sottrazione di minore (art. 574 c.p.) può configurarsi anche in assenza di un trasferimento fisico del minore, quando la condotta di un genitore impedisce, in modo sistematico, la relazione dell’altro genitore con il figlio.
1. Natura permanente del reato
Entrambe le pronunce ribadiscono che la sottrazione è un reato permanente, che perdura fintanto che si mantiene la condotta lesiva: ciò significa che non si esaurisce nell’azione iniziale, ma resta attuale fino a quando l’altro genitore viene ostacolato nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Condotta ostruzionistica e dolo generico
La condotta penalmente rilevante si realizza anche senza spostamento del minore, bastando un comportamento sistematico di ostruzione degli incontri: ad esempio, la mancata osservanza reiterata del calendario stabilito per le visite o la manipolazione del figlio affinché rifiuti l’altro genitore.
Il reato si fonda su dolo generico, ovvero sulla mera consapevolezza di impedire o rendere difficoltoso l’esercizio dei diritti dell’altro genitore: non serve dimostrare l’intenzione di nuocere.
3. Volontà del minore irrilevante ai fini dell’esclusione del reato
Un aspetto fondamentale che emerge da entrambe le sentenze è che la volontà del minore non è determinante nel qualificare penalmente la condotta. Anche se il figlio manifesta il desiderio di non incontrare l’altro genitore, il comportamento di chi lo agevola o lo induce in tale direzione può integrare il reato. La giurisprudenza protegge infatti il diritto del minore alla bigenitorialità e il diritto del genitore a mantenere il rapporto, al di là delle pressioni, paure o condizionamenti eventualmente subiti dal minore.
4. Pregiudizio alla funzione genitoriale
Ciò che rileva non è tanto lo spostamento del minore o la conoscibilità della sua posizione, quanto l’effettivo pregiudizio alla funzione genitoriale: il fatto che un genitore venga di fatto estromesso dalla vita del figlio, senza base giuridica, è sufficiente a fondare la responsabilità penale dell’altro.
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