L'AVVOCATO RISPONDE

Cari GENITORI SOLI,

In questa sezione, i nostri avvocati risponderanno ai vostri quesiti fornendo risposte giuridicamente valide. Ogni risposta sarà corredata di citazioni di articoli di giurisprudenza pertinenti, che potranno aiutarvi ad affrontare meglio la vostra situazione. L'obiettivo è offrire un supporto legale concreto e informativo, che possa guidarvi nelle decisioni importanti e chiarire eventuali dubbi legati a separazioni, divorzi o vedovanza.

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Mi sono separata da mio marito da circa sei mesi ed il Giudice ha stabilito, come per legge, l’affido condiviso del nostro bimbo di dieci anni. Sono venuta a conoscenza che mio marito, quando ha con sé nostro figlio, compie continue azioni che screditano la mia figura da un punto di vista educativo. Ritengo, per tali motivi, che l’affido condiviso, dato l’atteggiamento di mio marito, sia dannoso per il bambino. Vorrei sapere se tali elementi sono sufficienti per ottenere l’affido esclusivo di nostro figlio. La ringrazio sin da ora.

RISPOSTA:

La Legge n. 54/2006 ha novellato l’art. 155 c.c. ed inserito l’art. 155 bis c.c. nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”dei coniugi separati.Viene istituito il principio della c. d. bigenitorialità cioè il diritto di avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione. Quanto appena affermato si estrinseca mediante l’affidamento condiviso comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. L’affidamento condiviso non si pone più, come avveniva nel precedente sistema con l’affidamento congiunto, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, una eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo. L’affidamento condiviso attiene all’interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo, del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio-ambientali, del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, interesse esistenziale del bambino. Al principio dell’affidamento condiviso si può derogare, solo ove la sua attuazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Il legislatore non ha tipizzato le contingenze che ostano all’affidamento condiviso e la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto. Il Giudice, qualora lo ritenga opportuno nell’interesse del minore, in via d’eccezione e con provvedimento motivato, elencherà la fattispecie che giustifichi l’affidamento esclusivo. E’ da sottolineare che l’affidamento condiviso non può ritenersi precluso in base alla sola conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe, altrimenti, un’efficacia solo residuale rischiando di coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Perché possa derogarsi all’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di sua palese insufficienza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. A tal proposito una pronuncia della corte di Cassazione (sez. I, 18-06-2008, n. 16593) ha statuito che l’esclusione dell’affidamento condiviso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla conseguente non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione legale del modello prioritario di affidamento.

Avv. Annalisa Rosi Cappellani

Quali sono i debiti che cadono in comunione dei beni ? Una cessione fatta sul mio conto lo è ?

RISPOSTA:

Nella comunione legale dei beni, i debiti contratti dai coniugi possono essere distinti in debiti personali e debiti della comunione. Vediamo nel dettaglio quali rientrano nella comunione.

 Debiti che cadono in comunione dei beni (Art. 177 c.c.)

Sono quei debiti che derivano da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia o per l’acquisto di beni comuni. Tra questi rientrano:
 • Debiti derivanti da atti di ordinaria amministrazione per il mantenimento della famiglia (es. spese per il mutuo sulla casa coniugale, spese mediche per i figli).
 • Debiti per l’acquisto di beni destinati alla comunione (es. acquisto di un’auto familiare, mobili per la casa).
 • Debiti contratti nell’esercizio dell’impresa familiare, se l’impresa è entrata in comunione.
 • Obbligazioni derivanti da gestione comune di attività economiche o patrimoniali (es. investimenti comuni).
 • Debiti fiscali legati a redditi prodotti da beni comuni.

In questi casi, la responsabilità patrimoniale è della comunione e i creditori possono agire sui beni comuni.

Avv. Rosa Di Caprio

Il diritto al risarcimento del danno morale e l’addebito della separazione: indipendenza e gravità della condotta infedele

Nel panorama giurisprudenziale italiano, la separazione con addebito è una delle tematiche più dibattute in ambito familiare. Una delle questioni più rilevanti riguarda il rapporto tra l’addebito della separazione e il diritto al risarcimento del danno morale. Un aspetto cruciale che emerge è che il diritto al risarcimento del danno morale in seguito al tradimento non è necessariamente legato alla pronuncia di addebito della separazione. Lo conferma la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3496 del 22 luglio 2024, che fornisce un’importante precisazione in merito.

Danno morale e addebito della separazione: due questioni distinte
Secondo la sentenza in esame, il risarcimento del danno morale è indipendente dall’addebito della separazione. Questo significa che, anche in assenza di un esplicito addebito di responsabilità a carico del coniuge infedele, può sussistere il diritto al risarcimento del danno morale, a condizione che la condotta del coniuge traditore sia particolarmente grave.

La Cassazione e il risarcimento del danno per infedeltà coniugale
La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il tema del risarcimento del danno morale in caso di infedeltà. Ad esempio, con la sentenza n. 18853 del 2011, ha stabilito che il danno morale è risarcibile quando l’infedeltà, per la sua gravità, provoca una lesione alla dignità e all’onore del coniuge tradito. In questa decisione, la Cassazione ha sottolineato che l’infedeltà deve andare oltre il mero tradimento, per essere fonte di risarcimento: deve provocare un reale pregiudizio psicologico o sociale.

Un’altra sentenza importante è la n. 9801 del 2005, in cui la Cassazione ha riconosciuto che la mera violazione del dovere di fedeltà non comporta automaticamente il risarcimento del danno morale. Tuttavia, se il comportamento del coniuge infedele è stato caratterizzato da una pubblica ostentazione della relazione extraconiugale, tale condotta può comportare un danno aggiuntivo risarcibile.

Quando l’infedeltà supera i limiti della normale tollerabilità
La semplice infedeltà non è sufficiente per giustificare un risarcimento del danno morale. La condotta infedele deve essere valutata in relazione ai limiti di tollerabilità che ogni coniuge deve accettare nel contesto della vita matrimoniale. Nel caso trattato dal Tribunale di Napoli Nord, il risarcimento del danno morale è stato riconosciuto poiché la relazione extraconiugale del coniuge infedele era caratterizzata da un grado di gravità tale da ledere la dignità e l’onore del coniuge tradito. In particolare, la relazione era stata ostentata pubblicamente, causando un danno ulteriore, non solo all’interno della coppia, ma anche nelle relazioni sociali.

La lesione alla dignità e all’onore del coniuge tradito
Un aspetto decisivo della sentenza è il riconoscimento della lesione alla dignità e all’onore del coniuge tradito, come conseguenza della pubblica ostentazione dell’infedeltà. Questo tipo di comportamento, infatti, va oltre la normale soglia di sopportazione che ogni coniuge deve mantenere, e rappresenta un vero e proprio attacco alla reputazione e all’immagine del coniuge tradito.

Conclusioni
La sentenza n. 3496 del Tribunale di Napoli Nord del 22 luglio 2024 chiarisce un principio fondamentale: il risarcimento del danno morale può essere riconosciuto anche in assenza di una pronuncia di addebito della separazione. Tuttavia, perché tale diritto sussista, la condotta infedele deve essere particolarmente grave e lesiva della dignità e dell’onore del coniuge tradito. È un importante passo avanti nella tutela dei diritti della persona all’interno della crisi coniugale, ponendo un limite alla tollerabilità dell’infedeltà, soprattutto quando questa viene ostentata pubblicamente.

Avv. Rosa Di Caprio

Assegno unico al 100% in favore del genitore collocatario? È cambiato qualcosa? 

Rispondiamo a questa domanda che sta rimbalzando nel web in seguito a questa sentenza della Cassazione di febbraio 2025 per la quale sembrerebbe che il genitore collocatario avrebbe diritto a percepire l'assegno unico al 100%. 

Chiariamo cosa dice la Cassazione. 

La Cassazione ha stabilito che se il giudice di primo grado riconosce in favore del genitore collocatario il diritto a percepire il 100% dell'assegno unico non commette un illecito o un errore. Questo significa che, fatta salva la normativa che prevede la percezione dell'assegno unico al 50% nei genitori con affido condiviso, il giudice di primo grado ben potrà stabilire con un proprio provvedimento che l'assegno unico debba essere percepito integralmente al 100% dal genitore collocatario, risolvendo così un dubbio che si ponevano i magistrati se avrebbero potuto stabilire un diritto del genitore collocatario a percepire l'assegno unico al 100%. 

Cosa significa? 

Che l'assegno unico potrà sempre essere percepito al 50% se nulla dispone il giudice. Ma qualora il giudice stabilisse che l'assegno unico va percepito al 100% da parte del genitore collocatario, questo non rappresenterà una violazione di legge impugnabile.

AVV. ROSA DI CAPRIO

Se un genitore ascolta e registra le conversazioni che avvengono tra il figlio e l'altro genitore, è reato?

In generale, ascoltare e registrare le conversazioni tra il figlio e l'altro genitore è considerato un reato secondo l'articolo 617 del codice penale, che tutela la privacy delle comunicazioni. Tuttavia, questo reato può essere escluso solo se il genitore è autorizzato a farlo da un tribunale, per esempio, se il tribunale ha stabilito che è necessario per proteggere il figlio da un pericolo. In tal caso, il genitore potrebbe essere autorizzato a sorvegliare e monitorare le conversazioni, inclusi gli scambi con l'altro genitore, senza che ciò venga considerato un reato. In tutti gli altri casi, ascoltare e registrare senza autorizzazione è un'invasione della privacy e rappresenta una violazione della legge.

Avv. Rosa Di Caprio